CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. DEFINIZIONI
1.1. Cliente: è il soggetto nel cui interesse vengono fabbricati i Prodotti, il quale assume la veste di fabbricante, nel caso in cui commercializzi i Prodotti apponendovi il proprio marchio.
1.2. K2: s’intende Karys Due s.r.l. con sede legale in Milano (20122), Viale Bianca Maria n. 3, sede amministrativa in Busto Garolfo (MI – 20038), Via dell’Industria 4/c e stabilimento in Busto Garolfo (MI – 20038), Via dell’Industria 12/a, C.F. e P.IVA n. 11615670152.
1.3. Persona Responsabile: il soggetto che garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dalla disciplina nazionale e comunitaria in tema di produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici.
1.4. Prodotti: sono il risultato della fabbricazione destinato alla commercializzazione esclusivamente nel settore cosmetico.
1.5. Contratto: è l’accordo fra Cliente e K2 per la fabbricazione dei Prodotti che si conclude al momento dell’accettazione da parte del Cliente dell’offerta predisposta da K2 e che disciplina gli ordini ricevuti ed accettati da K2 nel periodo di validità dell’offerta secondo quanto previsto al successivo art. 7.1.
1.6. Ambito di competenza: è l’insieme delle fasi della progettazione e/o fabbricazione e di quelle ad essa annesse e connesse che ciascuna parte è tenuta a svolgere e di cui si presume responsabile.
1.7. Responsabilità esterna: è quella che deriva dalla inosservanza di norme di legge e dalla lesione di diritti di terzi; può essere di natura penale, amministrativa e civile.
1.8. Responsabilità interna: è la ripartizione interna alle Parti delle conseguenze economiche derivate da Anomalie nello svolgimento del Contratto.
1.9. Anomalie: sono rappresentate da inadempienze contrattuali, violazioni di legge, vizi di progettazione e/o fabbricazione, inconvenienti e/o irregolarità manifestatisi nei Prodotti, a prescindere che siano dovuti o meno a colpa o dolo delle Parti, da cui possano derivare sanzioni e/o conseguenze dannose.
1.10. Durata massima del Prodotto: muovendo dalla data di produzione e per la commercializzazione del Prodotto, corrisponde alla data fino alla quale il prodotto dovrà continuare a svolgere la sua funzione iniziale così come indicata nella Documentazione Informativa del Prodotto e/o, comunque, definita dalle Parti al momento della conclusione del Contratto a condizione che il Prodotto venga maneggiato e conservato adeguatamente; le Parti riconoscono che non potranno ritenersi adeguate ed appropriate condizioni di conservazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle che espongano i prodotti a temperature eccessive, che li pongano nelle vicinanze di fonti di calore e quelle che prevedano un posizionamento non conforme alle condizioni di utilizzo previste.
1.11. Documentazione Informativa sul Prodotto: corrisponde alla documentazione tecnica e scientifica necessaria per la produzione dei Prodotti, contenente, in particolare, la descrizione del Prodotto, la relazione sulla sicurezza, la descrizione del metodo di fabbricazione e la dichiarazione di osservazione delle buone pratiche di fabbricazione, le eventuali prove degli effetti attribuiti al Prodotto, i dati concernenti le sperimentazioni effettuate relativamente allo sviluppo o alla valutazione sulla sicurezza.
1.12. Effetto Indesiderabile: una reazione avversa per la salute umana derivante dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.
1.13. Effetto Indesiderabile grave: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.
1.14. Ritiro del Prodotto: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato del Prodotto nella catena della fornitura.
1.15. Richiamo del Prodotto: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione del Prodotto che è già stato reso disponibile all’utilizzatore finale.
2. OGGETTO
2.1. K2 si impegna ad eseguire a favore del Cliente le forniture, i servizi ed in genere le prestazioni specificate nel Contratto, nelle quantità, nei tempi, con le modalità ed a fronte dei compensi di volta in volta in esso definiti e concordati. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel Contratto, valgono le presenti condizioni generali.
3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
3.1. Obblighi del Cliente: oltre a corrispondere i compensi dovuti, nei termini previsti, il Cliente è tenuto a fornire a K2 tutte le informazioni ed i dati conoscitivi necessari perché questa possa essere in grado di svolgere nel modo migliore le proprie prestazioni.
3.2. Obblighi di informazione sugli Effetti Indesiderabili e sugli Effetti Indesiderabili gravi: la Persona Responsabile ha l’obbligo di informare tempestivamente il valutatore della sicurezza sugli Effetti Indesiderabili e sugli Effetti Indesiderabili gravi rilevati sul Prodotto.
4. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
4.1. Oltre ad assolvere nel modo più completo e corretto ai reciproci obblighi di informazione, le Parti provvederanno ad eseguire le rispettive prestazioni con la diligenza dovuta, avendo ciascuna particolare riguardo a quelle fasi della progettazione e/o fabbricazione che rientrano nel rispettivo Ambito di competenza, come sopra definito, e come precisato in apposito allegato al Contratto.
4.2. Ciascuna parte è comunque tenuta a segnalare all’altra parte Anomalie di cui venisse a conoscenza, anche se non rientranti nel proprio Ambito di competenza.
4.3. Se K2 rilevasse Anomalie nei prodotti, nelle materie o nei dati forniti dal Cliente, sarà tenuta a segnalarle a quest’ultimo nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla scoperta. In tal caso, K2 è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni fino a quando saranno adottati dal Cliente gli opportuni provvedimenti per ovviare alle Anomalie riscontrate e tali provvedimenti saranno tempestivamente comunicati a K2. Resta, in ogni caso, inteso che gli eventuali provvedimenti che dovessero essere adottati non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico di K2 e dovranno tenere conto della pianificazione della produzione di K2.
5. IDENTIFICAZIONE E OBBLIGHI DELLA PERSONA RESPONSABILE
5.1. Il Cliente, quale fabbricante, per legge è la Persona Responsabile che, nell’esecuzione del Contratto, garantirà il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dalla disciplina nazionale e comunitaria in tema di produzione e commercializzazione dei Prodotti.
5.2. Qualora il Cliente non assuma anche la veste di fabbricante (e cioè non sia il soggetto che commercializza i Prodotti con il proprio marchio), sarà tenuto a comunicare a K2 il nominativo della Persona Responsabile.
5.3. La Documentazione Informativa sul Prodotto, che deve contenere tutte le informazioni previste dalla disciplina vigente a livello nazionale e comunitario, sarà detenuta presso la sede della Parte che si occuperà della sua predisposizione e conseguente aggiornamento – secondo quanto previsto nel rispettivo Ambito di competenza, come sopra definito, e come precisato in apposito allegato al Contratto – nonché della eventuale messa a disposizione delle Autorità competenti. Tale Parte risulterà, pertanto, titolare della predetta documentazione.
5.4. Nel caso in cui il Cliente rivesta l’incarico di Persona Responsabile e tale documentazione sia detenuta presso la sede di K2, quest’ultima ha l’onere di tenerla a immediata disposizione delle Autorità competenti, in formato elettronico o di altro tipo; in particolare, K2 è tenuta a rendere nota la predetta documentazione alle Autorità non appena il Cliente gli abbia fatto pervenire opportuna e documentata richiesta in tal senso e, comunque, entro 72 ore, essendo indicato, in tale ipotesi, nell’etichetta dei Prodotti l’indirizzo del Cliente, quale Persona Responsabile. Analogo onere è previsto a carico di K2 che detenga la Documentazione informativa del Prodotto nell’ipotesi di cui al punto 5.2.
5.5. La Parte che detiene la Documentazione Informativa sul Prodotto si obbliga a conservarla nel periodo di vigenza del Contratto, nonché per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l’ultimo lotto dei Prodotti è stato immesso sul mercato.
5.6. Al fine di dimostrare la conformità dei Prodotti alla normativa vigente, la Persona Responsabile garantisce che, prima della consegna da parte di K2 al Cliente per l’immissione in commercio, i Prodotti siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una apposita relazione sulla sicurezza degli stessi Prodotti da parte del soggetto preposto alla valutazione sulla sicurezza.
6. LUOGO DI CONSEGNA E SPESE DI TRASPORTO
6.1. Se non diversamente convenuto tra le Parti, le consegne dei Prodotti da parte di K2 al Cliente saranno eseguite presso lo stabilimento di K2 indicato nel Contratto, in applicazione della regola EXW (Franco Fabbrica) Incoterms® 2010.
6.2. In particolare, i Prodotti verranno consegnati al vettore o ad altra persona incaricata dal Cliente. La consegna si considererà effettuata quando i Prodotti saranno stati messi a disposizione da parte di K2 al Cliente nel luogo di consegna convenuto, non essendo previsto a carico di K2 alcun onere di provvedere a caricare i Prodotti sul veicolo di prelevamento procurato dal Cliente. Restano a carico del Cliente eventuali Anomalie che possano derivare dallo stivaggio dei Prodotti.
6.3. Le spese di trasporto e gli oneri accessori, compresi quelli di assicurazione meglio specificati al successivo art. 15, saranno a carico del Cliente.
6.4. Con le consegne al vettore o ad altra persona incaricata dal Cliente ogni rischio di perdita o danni relativo alle merci farà capo al Cliente medesimo.
7. ORDINI DI FORNITURA E TERMINI DI CONSEGNA
7.1. Le consegne dei Prodotti saranno eseguite nelle quantità, secondo i prezzi e nei termini di consegna che verranno concordati fra le Parti ed inseriti negli ordini che il Cliente invierà per iscritto a K2 per posta o a mezzo fax o con trasmissione per posta elettronica dei dati. Ordini che, in ogni caso, dovranno essere specificamente ed espressamente accettati da K2 mediante invio di apposita comunicazione di accettazione al Cliente a mezzo fax o con trasmissione per posta elettronica perché il Contratto possa dirsi concluso.
7.2. I termini di consegna dei Prodotti che rivestono il carattere dell’essenzialità ai sensi dell’art. 1457 codice civile o che, comunque, rivestono particolare rilievo o perentorietà devono essere espressamente e preventivamente segnalati dalla parte interessata, in occasione dell’invio dell’ordine.
7.3. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che, nel caso in cui il Cliente debba consegnare a K2 dei materiali o debba fornire a K2 delle istruzioni per la fabbricazione dei prodotti, il termine di consegna, a prescindere da quanto previsto nel Contratto o nei singoli ordini, non potrà comunque mai essere inferiore a trenta giorni di calendario dalla data della consegna dell’ultimo materiale necessario o della comunicazione dell’ultima istruzione necessaria.
7.4. Qualora una delle Parti non fosse in grado di rispettare i termini di consegna, salve ed impregiudicate le eventuali conseguenti responsabilità anche in termini di danni per blocchi di produzione in caso di ritardi da parte del Cliente, dovrà darne preavviso a mezzo fax o con trasmissione per posta elettronica all’altra parte quanto prima possibile e, comunque, non oltre il termine di otto giorni di calendario dall’avvenuto riscontro dell’impossibilità temporanea e/o parziale a rispettare i termini di consegna pattuiti.
7.5. Ritardi dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, eventi imprevisti ed imprevedibili, scioperi, ritardi, comunque, non imputabili alla parte ed altri simili eventi non generano responsabilità a carico della parte obbligata, né sono fonte di obblighi risarcitori, salvo il caso in cui il termine di consegna rivesta il carattere dell’essenzialità, ai sensi dell’art. 1457 codice civile. In tal caso, se la parte nel cui interesse è stato fissato il termine è comunque interessata all’esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni lavorativi. In tale ipotesi nessun risarcimento è dovuto per il ritardo nella esecuzione della prestazione e della consegna.
7.6. K2 assicura inoltre la regolare e precisa tenuta delle scritture amministrative e fiscali relative alla consegna di materiali in conto lavorazione da parte del Cliente, affinché lo stesso possa in qualsiasi momento ed eventualità nei confronti di terzi rivendicare, senza possibilità alcuna di contestazione, la proprietà dei materiali stessi depositati in conto lavorazione.
8. CONTROLLI
8.1. Il Cliente si obbliga ad eseguire i controlli opportuni e necessari affinché i Prodotti siano conformi ai requisiti della normativa vigente prima della loro immissione sul mercato e ciò anche ai fini della predisposizione della relazione sulla sicurezza di cui all’art. 5, nel rispetto delle competenze di cui all’allegato sugli Ambiti di competenza del Contratto. Inoltre, il Cliente, previo accordo con K2 in ordine aitermini e alle modalità, avrà anche facoltà di effettuare controlli parziali o totali sui Prodotti nel periodo in cui questi si trovano ancora presso la sede di K2 e quindi, a seconda della tipologia di lavorazioni previste dal Contratto, nel corso della progettazione e/o produzione dei Prodotti stessi.
8.2. Le Parti, quando necessario, integreranno la disciplina relativa ai controlli con ulteriori apposite intese, anche in ordine al tempo di conservazione dei documenti riferiti ai controlli eseguiti dal K2.
9. TRACCIABILITA’
9.1. Il Cliente è obbligato a porre in essere e a detenere un programma che consenta la immediata tracciabilità della destinazione dei singoli lotti forniti da K2.
9.2. K2 è obbligata a porre in essere e a detenere un programma che consenta la immediata tracciabilità delle materie prime utilizzate per la produzione dei Prodotti.
10. COMPENSI E PAGAMENTI
10.1. I compensi dovuti dal Cliente a K2 saranno pagati nei termini previsti dal Contratto. Qualora il Cliente non sia disponibile al ritiro del Prodotto nei termini e secondo le modalità concordate, K2 provvederà comunque all’emissione della fattura, con conseguente diritto a ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite. In caso di ritardo nei pagamenti, per qualsivoglia ragione, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a K2 un interesse moratorio secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
10.2. I prezzi ed i compensi indicati nel Contratto devono intendersi vincolanti per K2 a condizione che le caratteristiche dei Prodotti (ivi comprese le caratteristiche del packaging primario e secondario) non subiscano dopo la conclusione del Contratto variazioni per ragioni non dipendenti da K2; in tal caso K2 provvederà ad aggiornare tempestivamente i prezzi ed i compensi ed a comunicarli al Cliente.
10.3. I prezzi ed i compensi indicati nel Contratto, inoltre, devono intendersi vincolanti per K2 rispetto ai quantitativi previsti dal Contratto. Resta, comunque, inteso che in caso di mancato acquisto dei quantitativi minimi indicati nel Contratto il Cliente acquisterà al prezzo di mercato tutte le materie prime ed i materiali di confezionamento di proprietà di K2 e riferiti ai Prodotti del Cliente non utilizzabili altrimenti da K2.
10.4. In caso di contestazione su di una fornitura, il Cliente non potrà in nessun caso sospendere i pagamenti dovuti a K2 per le altre forniture che non siano oggetto di contestazione.
11. RECLAMI E CONTESTAZIONI
11.1. Il Cliente all’atto del ricevimento dei Prodotti ha l’onere di verificarne la corrispondenza quali-quantitativa rispetto all’ordinato.
11.2. Fermo quanto previsto all’art. 4, in particolare qualora il Cliente rilevasse nel corso del controllo sopra citato Anomalie palesi nelle prestazioni eseguite dal K2 è tenuto a denunciarle a questi entro
il termine di decadenza di quindici giorni di calendario dal ricevimento del Prodotto.
11.3. Qualora si verifichino nel tempo difetti occulti imputabili a K2, il Cliente è tenuto a denunciarli ad esso entro il termine di otto giorni di calendario dalla loro scoperta.
11.4. L’azione spettante al Cliente per far valere le anzidette Anomalie e l’eventuale risarcimento dei danni è soggetta alla disciplina ed alla prescrizione di legge.
11.5. Anomalie che si verificassero o riscontrassero nei Prodotti oltre il termine di Durata massima degli stessi (come indicato all’art. 1.10) non daranno luogo a responsabilità ed a conseguenti obblighi di K2, quand’anche non fossero scaduti i termini di decadenza e prescrizione per le azioni del Cliente.
11.6. Eventuali reclami e contestazioni da parte degli utilizzatori dei Prodotti che pervenissero ad una delle Parti dovranno essere tempestivamente resi noti e documentati all’altra parte.
12. RESPONSABILITÀ ESTERNA
12.1. Le Parti sono consapevoli del fatto che ciascuna di esse può essere chiamata dalla legge a rispondere sotto il profilo penale, amministrativo e civile verso terzi, anche per fatti di per sé imputabili esclusivamente all’altra parte.
12.2. Entrambe le Parti sono tenute all’osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative relative allo svolgimento delle attività che formano oggetto del Contratto. Esse dovranno reciprocamente e tempestivamente segnalarsi eventuali situazioni o condotte non conformi, collaborando perché il rispetto delle normative sia assoluto.
13. RESPONSABILITÀ INTERNA
13.1. A prescindere da quanto previsto dalla legge in ordine alle responsabilità di natura penale, amministrativa o civile verso terzi, le Parti concordano che, nel loro rapporto interno, ciascuna di esse si faccia particolare carico delle attività rientranti nel proprio Ambito di competenza, così come indicate nel relativo allegato al Contratto.
13.2. Di conseguenza la Responsabilità interna è disciplinata secondo i seguenti criteri:
I. Ciascuna parte è responsabile per le Anomalie originatesi nell’Ambito di sua competenza, salvo il caso fortuito o la prova di aver usato la diligenza dovuta;
II. Ciascuna parte è responsabile di fatti che, seppur non rientranti nell’Ambito di sua competenza, siano imputabili a sua colpa o dolo;
III. Qualora, applicando i criteri che precedono, nessuna delle Parti risulti nel rapporto interno responsabile, entrambe si faranno carico delle Anomalie in pari misura. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.5 (ritardi dovuti a cause di forza maggiore, etc.) e dall’art. 6.4 (passaggio del rischio alla consegna delle merci).
14. LIMITAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
14.1. Qualora, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo che precede, venisse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente di K2, il risarcimento da questi dovuto per inadempienze relative alle forniture di Prodotti non potrà superare l’ammontare dei compensi pattuiti per le forniture interessate, salvo il caso di dolo o di colpa grave. K2 avrà facoltà di sostituire le forniture cui si riferiscono le Anomalie in alternativa al risarcimento dovuto. Salvo il caso di dolo o colpa grave, K2 non sarà tenuta al risarcimento in favore del Cliente dei danni per mancato guadagno (c.d. lucro cessante), per pregiudizio all’immagine ed all’avviamento commerciale e, in generale, quello dei danni indiretti, ivi compresi gli oneri che dovessero essere sostenuti per procedere all’eventuale Ritiro o Richiamo dei Prodotti dal mercato.
14.2. Resta esclusa una qualsivoglia responsabilità a carico di K2 per Anomalie e/o vizi che avrebbero potuto essere riscontrati e/o rilevati, usando da parte del Cliente la normale diligenza in occasione dei controlli di cui all’art. 8.
15. ASSICURAZIONI
15.1. Ciascuna parte provvederà a stipulare con primaria compagnia polizza assicurativa con adeguati massimali per la responsabilità civile da prodotto.
15.2. In ogni caso, il Cliente provvederà anche a stipulare con primaria compagnia una polizza assicurativa, con adeguati massimali, per il caso di perimento dei Prodotti o ritardi nella consegna degli stessi presso la sede del Cliente nell’ipotesi di intervenuta consegna dei Prodotti da parte di K2 al vettore o ad altra persona incaricata del quale il Cliente dovesse avvalersi per il ritiro nel rispetto delle condizioni pattuite all’art. 6 del presente Contratto.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1. Il Contratto non può essere ceduto senza espressa autorizzazione scritta dall’altra parte.
17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DI SEGRETO
17.1. Le Parti riconoscono a tutte le informazioni, i dati, le notizie, e così anche le formule, alle modalità di realizzazione dei prodotti, ai procedimenti, etc. relativi alle prestazioni di cui al Contratto, carattere di segreto industriale e comunque di conoscenze riservate. Esse si impegnano reciprocamente a non utilizzare, a non comunicare a terzi ed a non divulgare, con qualsiasi mezzo, sia direttamente sia indirettamente, tutte le anzidette informazioni e conoscenze, qualunque sia stata l’occasione e la modalità dell’apprendimento, e ciò anche per il tempo successivo alla cessazione del Contratto.
17.2. L’impegno di cui sopra viene assunto anche con riguardo ai dipendenti, agli ausiliari ed in genere a qualsiasi collaboratore anche occasionale di ciascuna delle Parti, quale obbligazione per il fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 codice civile.
18. TUTELA DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE
18.1. K2, nell’ambito delle proprie competenze, così come specificato nel relativo allegato al Contratto, dovrà curare che i Prodotti da approntare specificatamente in esecuzione del Contratto, non vengano a interferire nel campo di protezione di eventuali privative industriali di terzi.
18.2. Il Cliente provvederà a tutelare il proprio nome e i propri marchi con opportuna azione, eventualmente anche in via giudiziaria; K2 si impegna ad appoggiare queste azioni secondo indicazioni del Cliente, restando inteso che tutti gli oneri delle cause promosse in relazione al presente sono a carico del Cliente.
19. OBSOLESCENZA ED OBBLICHI DI RIACQUISTO A CARICO DEL CLIENTE
19.1. Il Cliente acquisterà al prezzo di mercato tutte le materie prime ed i materiali di confezionamento di proprietà di K2 e riferiti ai Prodotti del Cliente divenuti obsoleti a causa di modifiche, anche a seguito di aggiornamenti legislativi, alla formulazione e/o ai materiali di confezionamento necessari alla strutturazione del Prodotto. In alternativa K2 si potrà impegnare a distruggere tali materiali, previo accordo con il Cliente che rimborserà a K2 il valore dei materiali aumentato dei costi sostenuti per la relativa distruzione.
19.2. A condizione che K2 al momento dell’ordine abbia informato il Cliente della necessità di approvvigionarsi con quantitativi minimi di materie prime e/o materiali di confezionamento eccedenti lo stretto necessario per l’evasione dell’ordine, il Cliente sarà tenuto al medesimo obbligo di riacquisto previsto al comma precedente se con successivi ordini, nell’arco temporale massimo di dodici mesi o del minor termine di scadenza delle materie prime in questione purchè comunicato al Cliente in fase di ordine, non avrà consentito a K2 di esaurire le eccedenze di materie prime e/o di materiali di confezionamento.
20. MODIFICA DEL CONTRATTO
20.1. Eventuali accordi modificativi od integrativi di quanto previsto nel Contratto dovranno essere redatti per iscritto e approvati espressamente da entrambe le Parti.
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE
21.1. K2 avrà facoltà di risolvere il Contratto qualora il Cliente risultasse gravemente inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3.1, 4, 10.
21.2. La risoluzione del Contratto potrà anche essere parziale, con riferimento alle forniture ancora da eseguire.
21.3. Per avvalersi della presente clausola risolutiva, la parte dovrà darne comunicazione all’altra parte mediante l’invio di lettera raccomandata a.r..
21.4. In caso di risoluzione del Contratto, il Cliente provvederà ad acquistare da K2 i materiali che questi ha commissionato a terzi per l’esecuzione degli ordini ricevuti, salvo che detti materiali non siano altrimenti utilizzabili da K2.
21.5. In alternativa K2 si potrà impegnare a distruggere tali materiali, previo accordo con il Cliente che rimborserà a K2 il valore dei materiali aumentato dei costi sostenuti per la relativa distruzione.
22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
22.1. Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Pertanto, per quanto in esso non previsto, troveranno applicazione il codice civile e la disciplina di settore.
22.2. In caso di controversia tra le Parti relativa al Contratto o, comunque, derivante dal Contratto il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Milano con esclusione di qualsiasi foro concorrente e/o alternativo.